Il lavoro si riferisce alla fase del giudizio nei processi penali davanti alla Corte penale internazionale, fase la cui regolamentazione positiva a livello di Statuto non si presenta del tutto lineare, in parte perché frutto di compromessi e adattamenti dovuti alla dinamica di formazione dello Statuto stesso, caratterizzata in sede di lavori preparatori dalla presenza dei rappresentanti di pressoché tutti gli ordinamenti presenti a livello mondiale. Il contributo ripercorre l'intero iter dibattimentale, sottolineando non solo il ruolo in esso giocato dal giudice e dalle parti, ma analizzando anche la particolare posizione delle vittime, alle quali la Corte – a differenza di quanto è avvenuto nei Tribunali internazionali per l'ex Yugoslavia e per il Rwanda che si occupavano delle vittime esclusivamente come testimoni da proteggere- attribuisce ampli poteri di “partecipazione”, la cui estensione, se non ben calibrata con i diritti dell'imputato -come lo Statuto si è preoccupato di fare, mentre a livello intrepretativo e applicativo si è spesso fraintesa la differenza tra “partecipante” e “parte” in senso proprio- rischia di menomare ingiustamente i diritti di quest'ultimo.

Il giudizio

FANCHIOTTI, VITTORIO
2006-01-01

Abstract

Il lavoro si riferisce alla fase del giudizio nei processi penali davanti alla Corte penale internazionale, fase la cui regolamentazione positiva a livello di Statuto non si presenta del tutto lineare, in parte perché frutto di compromessi e adattamenti dovuti alla dinamica di formazione dello Statuto stesso, caratterizzata in sede di lavori preparatori dalla presenza dei rappresentanti di pressoché tutti gli ordinamenti presenti a livello mondiale. Il contributo ripercorre l'intero iter dibattimentale, sottolineando non solo il ruolo in esso giocato dal giudice e dalle parti, ma analizzando anche la particolare posizione delle vittime, alle quali la Corte – a differenza di quanto è avvenuto nei Tribunali internazionali per l'ex Yugoslavia e per il Rwanda che si occupavano delle vittime esclusivamente come testimoni da proteggere- attribuisce ampli poteri di “partecipazione”, la cui estensione, se non ben calibrata con i diritti dell'imputato -come lo Statuto si è preoccupato di fare, mentre a livello intrepretativo e applicativo si è spesso fraintesa la differenza tra “partecipante” e “parte” in senso proprio- rischia di menomare ingiustamente i diritti di quest'ultimo.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11567/233669
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