Le condizioni di precarietà scaturite dalla crisi pandemica e le misure adottate per far fronte all’emergenza epidemiologica in corso hanno avuto importanti riflessi sui mercati finanziari. La generale incertezza, individuale e collettiva, che ha caratterizzato questo periodo in ogni campo del vivere sociale, si è riflessa anche nelle scelte adoperate dagli investitori a causa e in risposta dell’instabilità dei prezzi di negoziazione degli strumenti finanziari. È in questo quadro che si è accesa l’attenzione delle Autorità di vigilanza sulle operazioni di short selling, portando a interventi volti a contenere la volatilità dei mercati e il ribasso sui prezzi delle partecipazioni azionarie. Così si è dato corso all’adozione dei poteri di intervento in capo alle Autorità nazionali competenti previsti dal Regolamento (UE) n. 236/2012 (cd. Regolamento Short Selling) con l’introduzione di misure temporanee di divieto per qualsiasi persona fisica o giuridica di effettuare vendite allo scoperto e operazioni che avrebbero potuto costituire o aumentare le posizioni corte nette su azioni ammesse alla negoziazione nei mercati nazionali di riferimento. La crisi pandemica e i suoi effetti hanno integrato il verificarsi di una “circostanza eccezionale” che ha permesso, nel rispetto del principio di proporzionalità, un legittimo intervento esterno nella regolazione dei meccanismi di formazione del mercato dei prezzi. Se da una parte il dibattito si apre sulla reale efficacia di tali misure, dall’altra è necessario riflettere sugli effetti di provvedimenti che interessano solo i mercati nazionali le cui rispettive Autorità competenti abbiano adottato tali poteri. Almeno nel quadro dell’Unione Europea, si impone allora una analisi sull’opportunità di un approccio “PanEuropeo”, volto a evitare che, in un settore connotato da una forte operatività transfrontaliera, un intervento settoriale e ristretto nei confini nazionali possa portare ad arbitraggi normativi e a una “concorrenza sleale” tra gli Stati membri. La pandemia ha messo in luce le conseguenze della frammentarietà del sistema di vigilanza. Alla fase di ripartenza spetta cogliere l’occasione per dare seguito alla necessità di riforma delle Autorità di supervisione europee, che già si inserisce quale pilastro fondamentale nella realizzazione della Capital Markets Union.

Short selling e supervisione sui mercati finanziari europei

Alessia Mistretta
2022-01-01

Abstract

Le condizioni di precarietà scaturite dalla crisi pandemica e le misure adottate per far fronte all’emergenza epidemiologica in corso hanno avuto importanti riflessi sui mercati finanziari. La generale incertezza, individuale e collettiva, che ha caratterizzato questo periodo in ogni campo del vivere sociale, si è riflessa anche nelle scelte adoperate dagli investitori a causa e in risposta dell’instabilità dei prezzi di negoziazione degli strumenti finanziari. È in questo quadro che si è accesa l’attenzione delle Autorità di vigilanza sulle operazioni di short selling, portando a interventi volti a contenere la volatilità dei mercati e il ribasso sui prezzi delle partecipazioni azionarie. Così si è dato corso all’adozione dei poteri di intervento in capo alle Autorità nazionali competenti previsti dal Regolamento (UE) n. 236/2012 (cd. Regolamento Short Selling) con l’introduzione di misure temporanee di divieto per qualsiasi persona fisica o giuridica di effettuare vendite allo scoperto e operazioni che avrebbero potuto costituire o aumentare le posizioni corte nette su azioni ammesse alla negoziazione nei mercati nazionali di riferimento. La crisi pandemica e i suoi effetti hanno integrato il verificarsi di una “circostanza eccezionale” che ha permesso, nel rispetto del principio di proporzionalità, un legittimo intervento esterno nella regolazione dei meccanismi di formazione del mercato dei prezzi. Se da una parte il dibattito si apre sulla reale efficacia di tali misure, dall’altra è necessario riflettere sugli effetti di provvedimenti che interessano solo i mercati nazionali le cui rispettive Autorità competenti abbiano adottato tali poteri. Almeno nel quadro dell’Unione Europea, si impone allora una analisi sull’opportunità di un approccio “PanEuropeo”, volto a evitare che, in un settore connotato da una forte operatività transfrontaliera, un intervento settoriale e ristretto nei confini nazionali possa portare ad arbitraggi normativi e a una “concorrenza sleale” tra gli Stati membri. La pandemia ha messo in luce le conseguenze della frammentarietà del sistema di vigilanza. Alla fase di ripartenza spetta cogliere l’occasione per dare seguito alla necessità di riforma delle Autorità di supervisione europee, che già si inserisce quale pilastro fondamentale nella realizzazione della Capital Markets Union.
2022
978-88-3618-184-1
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