Un diffuso senso di insoddisfazione nei riguardi del sistema di “tax treaty law” concerne, di certo, alcune delle relative opzioni di fondo, come l’adozione del criterio della residenza fiscale mediante cui collegare il soggetto passivo all’ordinamento giuridico statale ed assoggettarlo ad imposta: criterio investito, infatti, da una profonda crisi derivata dalla globalizzazione e dalla dematerializzazione della ricchezza. Ma, soprattutto, ciò che è fortemente sentita è un’esigenza di sistematizzazione della materia, stante la vaghezza da molti avvertita dei principi di questo sistema ed il fallimento registrato nel regolare la doppia imposizione. Sintomatico quanto asseriva K. Vogel, ossia che la formula “doppia imposizione internazionale” non è utilizzata da alcuna norma giuridica, internazionale o interna, sicché non ne derivano effetti giuridici. Ora, davvero, il sistema di “tax-treaty law” fallisce nel regolare gli effetti giuridici di una certa situazione di fatto? Si può, effettivamente, affermare che nel diritto dei trattati la doppia imposizione giuridica internazionale rilevi solo come situazione di fatto, e non anche come fattispecie? A questi interrogativi si propone di dare risposta la monografia, dimostrando, all’opposto, come nel sistema dei trattati italiani la doppia imposizione giuridica internazionale assume rilevanza anche quale fattispecie compiutamente disciplinata. Riscontrata normativamente questa fattispecie, nonché quella che è la sua funzione, nel volume se ne individuano, poi, elementi fondanti ed effetto giuridico ricollegato al suo verificarsi, identificando il soggetto dell’ordinamento internazionale destinatario di tale effetto. Emergono da questa ricerca le contraddizioni che si celano dietro l’apparente consenso della dottrina internazionalistica e dell’OCSE in merito agli elementi definitori della “doppia imposizione giuridica internazionale”, ben resi dalla nota e breviloquente formula delle “four identities”, in primis la consueta rappresentazione del fenomeno entro uno schema di concorrenza di norme impositrici ed il conseguente riconoscimento del sotteso doppio d’imposta a requisito fondante la nozione. Se, insomma, sembra esservi accordo che sul medesimo fatto reddituale o patrimoniale debba convergere una norma impositrice di ciascuno dei due Stati contraenti, si presenta, in realtà, un quadro in cui le concezioni di molti autori e, nondimeno, dell’OCSE risultano tutt'affatto che allineate e, talora, coerenti con le premesse di fondo. Nella monografia si pone in luce sia la sostanziale lettura svalutativa di quell'elemento di doppia imposizione che, pur costantemente acquisito come elemento definitorio della nozione, ad opera di molti autori e dello stesso OCSE viene, poi, di fatto ritenuto requisito non imprescindibile, sia il disconoscimento che ne consegue della funzione principale dei trattati di eliminare la doppia imposizione. Quali le conseguenze del dubitare di questa funzione o, addirittura, del negarla? Le si individua nel venir così meno un punto di riferimento in sede di interpretazione dei testi pattizi, non essendo più dato privilegiare il significato, fra quelli possibili, che consente di realizzare questa funzione e non dandosi peso al fatto che, in tal caso, il significato prescelto deve essere, invece, validamente argomentato, proprio in quanto si discosta dalla funzione di base. Da qui, quell'incertezza che molti ammettono contraddistinguere l'interpretazione dei testi pattizi e le affermazioni, riportate in premessa, sia di vaghezza dei principi su cui è basato il sistema di “tax treaty law”, sia di fallimento di questo sistema nel regolare la doppia imposizione, sia, infine, e soprattutto, quell'idea, motivo dell'indagine critica, che la doppia imposizione non risponda altro che ad una situazione di fatto, e non, anche, ad una fattispecie compiutamente disciplinata dal diritto convenzionale. La metodologia utilizzata nello scritto è innovativa quanto a svolgimento della ricerca sui trattati, in specie italiani, e con specifico riguardo alle norme in essi contenute, in quanto è, piuttosto, una costante di molti studi in materia un esclusivo riguardo al modello OCSE ed al relativo commentario, con conseguente scarsa attenzione al dato normativo convenzionale che spesso non li riflette.
Il concorso di fatti imponibili nei trattati contro le doppie imposizioni
TARIGO, PAOLA
2008-01-01
Abstract
Un diffuso senso di insoddisfazione nei riguardi del sistema di “tax treaty law” concerne, di certo, alcune delle relative opzioni di fondo, come l’adozione del criterio della residenza fiscale mediante cui collegare il soggetto passivo all’ordinamento giuridico statale ed assoggettarlo ad imposta: criterio investito, infatti, da una profonda crisi derivata dalla globalizzazione e dalla dematerializzazione della ricchezza. Ma, soprattutto, ciò che è fortemente sentita è un’esigenza di sistematizzazione della materia, stante la vaghezza da molti avvertita dei principi di questo sistema ed il fallimento registrato nel regolare la doppia imposizione. Sintomatico quanto asseriva K. Vogel, ossia che la formula “doppia imposizione internazionale” non è utilizzata da alcuna norma giuridica, internazionale o interna, sicché non ne derivano effetti giuridici. Ora, davvero, il sistema di “tax-treaty law” fallisce nel regolare gli effetti giuridici di una certa situazione di fatto? Si può, effettivamente, affermare che nel diritto dei trattati la doppia imposizione giuridica internazionale rilevi solo come situazione di fatto, e non anche come fattispecie? A questi interrogativi si propone di dare risposta la monografia, dimostrando, all’opposto, come nel sistema dei trattati italiani la doppia imposizione giuridica internazionale assume rilevanza anche quale fattispecie compiutamente disciplinata. Riscontrata normativamente questa fattispecie, nonché quella che è la sua funzione, nel volume se ne individuano, poi, elementi fondanti ed effetto giuridico ricollegato al suo verificarsi, identificando il soggetto dell’ordinamento internazionale destinatario di tale effetto. Emergono da questa ricerca le contraddizioni che si celano dietro l’apparente consenso della dottrina internazionalistica e dell’OCSE in merito agli elementi definitori della “doppia imposizione giuridica internazionale”, ben resi dalla nota e breviloquente formula delle “four identities”, in primis la consueta rappresentazione del fenomeno entro uno schema di concorrenza di norme impositrici ed il conseguente riconoscimento del sotteso doppio d’imposta a requisito fondante la nozione. Se, insomma, sembra esservi accordo che sul medesimo fatto reddituale o patrimoniale debba convergere una norma impositrice di ciascuno dei due Stati contraenti, si presenta, in realtà, un quadro in cui le concezioni di molti autori e, nondimeno, dell’OCSE risultano tutt'affatto che allineate e, talora, coerenti con le premesse di fondo. Nella monografia si pone in luce sia la sostanziale lettura svalutativa di quell'elemento di doppia imposizione che, pur costantemente acquisito come elemento definitorio della nozione, ad opera di molti autori e dello stesso OCSE viene, poi, di fatto ritenuto requisito non imprescindibile, sia il disconoscimento che ne consegue della funzione principale dei trattati di eliminare la doppia imposizione. Quali le conseguenze del dubitare di questa funzione o, addirittura, del negarla? Le si individua nel venir così meno un punto di riferimento in sede di interpretazione dei testi pattizi, non essendo più dato privilegiare il significato, fra quelli possibili, che consente di realizzare questa funzione e non dandosi peso al fatto che, in tal caso, il significato prescelto deve essere, invece, validamente argomentato, proprio in quanto si discosta dalla funzione di base. Da qui, quell'incertezza che molti ammettono contraddistinguere l'interpretazione dei testi pattizi e le affermazioni, riportate in premessa, sia di vaghezza dei principi su cui è basato il sistema di “tax treaty law”, sia di fallimento di questo sistema nel regolare la doppia imposizione, sia, infine, e soprattutto, quell'idea, motivo dell'indagine critica, che la doppia imposizione non risponda altro che ad una situazione di fatto, e non, anche, ad una fattispecie compiutamente disciplinata dal diritto convenzionale. La metodologia utilizzata nello scritto è innovativa quanto a svolgimento della ricerca sui trattati, in specie italiani, e con specifico riguardo alle norme in essi contenute, in quanto è, piuttosto, una costante di molti studi in materia un esclusivo riguardo al modello OCSE ed al relativo commentario, con conseguente scarsa attenzione al dato normativo convenzionale che spesso non li riflette.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.