La riforma del diritto di famiglia del 1975 disegna un modello di famiglia nuovo rispetto a quello contenuto nel codice civile del 1942 e costituisce il punto di arrivo di una profonda trasformazione che ha interessato la società civile prima ancora che il mondo del diritto. Nello stesso tempo essa rappresenta anche il punto di partenza dell’evoluzione ulteriore che ha i molti anni ormai trascorsi da allora e che ha visto come protagonisti il legislatore, la Corte costituzionale, i giudici ordinari. L’avvento dell’Europa, poi, l’intensificarsi degli scambi e del matrimoni tra cittadini di diversi Paesi, sollecita l’elaborazione di principi comuni e di regole di coesistenza tra tradizioni e culture differenti, problema che risulta enfatizzato per l’affacciarsi sulla scena europea di popoli con tradizioni culturali e religiose profondamente diverse dalla nostra. Tenendo conto di queste linee evolutive, e di queste problematiche attuali, il Manuale di diritto di famiglia di Gilda Ferrando illustra gli istituti fondamentali del diritto di famiglia ed espone con chiarezza i principi e le regole che li governano alla luce dei principali indirizzi della dottrina e della giurisprudenza. Nello stesso tempo affronta le molte questioni che in larga misura ancora attendono adeguate risposte da parte del legislatore: procreazione assistita, unioni di fatto, unioni omosessuali, protezione dei figli nella crisi del rapporto coniugale, famiglie ricombinate, giustizia minorile, matrimoni tra cittadini di diversa nazionalità: sono queste alcune delle questioni più attuali del diritto di famiglia. Il manuale costituisce perciò un utile ed aggiornato strumento di studio, di riflessione e di ricerca per studenti ed operatori del diritto interessati all’approfondimento di queste tematiche. Nel trattare le diverse materie il manuale ne tratteggia l’evoluzione storica, illustra i principi che le governano e, nei limiti di un’opera di questo genere, offre cenni essenziali sulle esperienze di altri Paesi a noi vicini e sul diritto Europeo, indica le principali linee evolutive. Il libro si divide in tre parti. La prima - dedicata al matrimonio e alla coppia - affronta i temi del matrimonio (cap. I), dei rapporti personali (cap. II) e patrimoniali tra coniugi (cap. III), delle unioni di fatto (cap. IV). Le pagine sul matrimonio sono principalmente dedicate alla illustrazione del sistema matrimoniale italiano. Il diritto italiano, mentre prevede una disciplina degli effetti del matrimonio uguale per tutti i cittadini, non esclude che la disciplina del matrimonio come atto possa essere regolata da norme diverse da quelle contenute nel codice civile. Nell’attuale sistema italiano, diversi sono i modi di formazione del vincolo matrimoniale produttivo di effetti civili: il matrimonio civile celebrato innanzi all’ufficiale di stato civile e disciplinato dal codice civile, il matrimonio canonico trascritto, il matrimonio celebrato secondo i riti di altre confessioni religiose. Sullo sfondo di queste questioni, che involgono problemi fondamentali di rispetto della libertà religiosa dei cittadini, viene illustrata in dettaglio la formazione del vincolo civile, le condizioni per contrarlo ed il procedimento relativo. Il tema dei rapporti personali involge questioni fondamentali di attuazione dell’eguaglianza tra coniugi e, più in generale tra uomo e donna nella famiglia e nella società. La riforma garantisce la parità dei coniugi nell’ambito della famiglia, ma non elimina le disparità di fatto tra uomo e donna. Le tavole della legge non possono, da sole, modificare una situazione di inferiorità che ha origini profonde ed antiche. Come in ogni processo storico di emancipazione di classi o categorie subalterne il traguardo della parità formale costituisce, ad ogni modo, una tappa indispensabile, anche se non definitiva. Il significato della riforma, e della parità tra coniugi in essa sancita, non può perciò essere pienamente inteso se non viene posto in relazione con l’evoluzione legislativa che interessa il lavoro delle donne, la procreazione, le politiche sociali. L’analisi dei rapporti patrimoniali tra coniugi considera distintamente il regime primario, che si compendia nell’obbligo di contribuzione, e quello secondario che comprende le regole di appartenenza e di circolazione dei beni coniugali. Si tratta, forse, della parte della riforma meno soddisfacente dal punto di vista tecnico, quella probabilmente ancorata ad un’immagine sociologica della famiglia che non corrisponde più a quella attuale. Questo spiega le ragioni di quella vera e propria “fuga” dalla comunione legale che le statistiche registrano da tempo (il 40% delle coppie opta per la separazione dei beni). E spiega in parte anche gli orientamenti della giurisprudenza inclini a valorizzare l’autonomia dei coniugi ed a rendere, entro certi limiti, più “flessibili” le regole relative alla comunione legale. Questa prima parte si chiude con le pagine dedicate alle unioni di fatto. Si tratta di un fenomeno che in Italia non ha ancora una disciplina, come invece accade ormai in quasi tutti gli Stati europei. Eppure sarebbe errato ritenere che da noi queste realtà si collochino in uno spazio, per così dire, vuoto di diritto, che manchino regole di disciplina. Anche da noi va compiendosi un processo di “giuridificazione” che attinge ad altre fonti: all’autonomia privata, a regole di origine giurisprudenziale, alla legislazione speciale, specie in materia sanitaria e assistenziale. La seconda parte - dedicata alla crisi del matrimonio - esamina i diversi rimedi al fallimento dell’unione. Nullità del matrimonio, separazione e divorzio vengono realisticamente riguardate come risposte che l’ordinamento offre alla crisi familiare. Se ne esaminano distintamente i presupposti (cap. V) e gli effetti (cap. VI). Diversi quanto ad origine storica presupposti ed effetti essi sono accomunati da una medesima funzione: il che spiega perché in altri ordinamenti a noi vicini si tenda a disciplinare in modo unitario i loro effetti. Da noi è mancato invece un coordinamento tra i diversi istituti e questo crea numerose difficoltà che dottrina e giurisprudenza debbono affrontare. Il problema, che riguarda in termini generali i rapporti tra nullità e divorzio, si pone in modo particolarmente evidente per le nullità pronunciate dal giudice ecclesiastico.. Anche separazione e divorzio producono effetti differenti. Da noi, per ragioni storiche e culturali, separazione e divorzio restano disciplinate in distinti testi normativi (il codice civile, la l. n. 898/1970) e sono oggetto di regole formalmente distinte. L'evoluzione che ha segnato gli istituti - dovuta alle successive riforme del divorzio, alle sentenze della Corte costituzionale, agli indirizzi giurisprudenziali - ha tuttavia portato ad un progressivo avvicinamento della disciplina degli effetti, specie per quanto riguarda i rapporti con i figli, l'assegnazione della casa familiare, le garanzie che assistono gli assegni. Differenze permangono per quel che riguarda gli effetti personali ed i criteri di determinazione degli assegni, anche se, pure in questi campi, esse sono meno sensibili di quanto accadeva in passato. I progetti di riforma intendono procedere in questa direzione, nel tentativo di eliminare le residue differenze non giustificate dalla diversa funzione dei due rimedi. E' per questa ragione che nel Manuale gli effetti della separazione e del divorzio vengono trattati in modo unitario, evidenziando i profili di disciplina comune e quelli in cui ancora sono presenti regole differenziate. La terza parte - dedicata alle relazioni tra genitori e figli- tratta il rapporto educativo (cap. VII), la filiazione legittima e naturale (cap. VIII), l’adozione (cap. IX). Gli istituti vengono illustrati muovendo dai principi che governano il diritto della filiazione: il principio di tutela del prevalente interesse del minore, di eguaglianza tra figli legittimi e naturali, quelli di “verità” e di “responsabilità” che presiedono all’accertamento della filiazione. L’attuazione di tali principi si deve in larga misura alla giurisprudenza, alla Corte costituzionale, alla Corte di Cassazione. Ed è proprio questo il settore in cui più di frequente ha avuto modo di pronunciarsi la Corte Europea dei diritti dell’uomo e si avverte in modo più intenso l’esigenza di realizzare una certa uniformità in ambito internazionale come stanno a testimoniare il nuovo Regolamento europeo 2201/2003 - che si applica, oltre che alle decisioni in campo matrimoniale, anche a quelle in materia di responsabilità dei genitori - e le numerose convenzioni, tra cui spicca quella sull’adozione internazionale. In questi anni la realtà sociale si è mossa e tuttora sta muovendosi ben oltre il disegno che in filigrana traspare dalla riforma: si pone così il problema dei contenuti e dei modi di una legislazione futura, che certo dovrà affrontare problemi non più rinviabili e profondamente sentiti (famiglie di fatto, coppie omosessuali, famiglie ricostituite, famiglie multietniche), o da tanto tempo nel cassetto (giustizia minorile, tribunale per la famiglia, riforma della separazione e del divorzio, dei criteri di affidamento, dell’assegno, mediazione familiare). L’ampia ricostruzione delle linee evolutive del diritto di famiglia, la rigorosa messa a fuoco degli istituti, il continuo riferimento agli orientamenti della giurisprudenza - anche quelli più recenti - ed ai principali indirizzi dottrinali - ed il ricco apparato bibliografico che correda il volume - fanno del Manuale uno strumento assai utile per chi voglia orientarsi nella materia, sia che debba affrontare un caso concreto, sia che intenda formarsi un’opinione su questioni di interesse generale.

Manuale di diritto di famiglia

FERRANDO, GILDA
2005-01-01

Abstract

La riforma del diritto di famiglia del 1975 disegna un modello di famiglia nuovo rispetto a quello contenuto nel codice civile del 1942 e costituisce il punto di arrivo di una profonda trasformazione che ha interessato la società civile prima ancora che il mondo del diritto. Nello stesso tempo essa rappresenta anche il punto di partenza dell’evoluzione ulteriore che ha i molti anni ormai trascorsi da allora e che ha visto come protagonisti il legislatore, la Corte costituzionale, i giudici ordinari. L’avvento dell’Europa, poi, l’intensificarsi degli scambi e del matrimoni tra cittadini di diversi Paesi, sollecita l’elaborazione di principi comuni e di regole di coesistenza tra tradizioni e culture differenti, problema che risulta enfatizzato per l’affacciarsi sulla scena europea di popoli con tradizioni culturali e religiose profondamente diverse dalla nostra. Tenendo conto di queste linee evolutive, e di queste problematiche attuali, il Manuale di diritto di famiglia di Gilda Ferrando illustra gli istituti fondamentali del diritto di famiglia ed espone con chiarezza i principi e le regole che li governano alla luce dei principali indirizzi della dottrina e della giurisprudenza. Nello stesso tempo affronta le molte questioni che in larga misura ancora attendono adeguate risposte da parte del legislatore: procreazione assistita, unioni di fatto, unioni omosessuali, protezione dei figli nella crisi del rapporto coniugale, famiglie ricombinate, giustizia minorile, matrimoni tra cittadini di diversa nazionalità: sono queste alcune delle questioni più attuali del diritto di famiglia. Il manuale costituisce perciò un utile ed aggiornato strumento di studio, di riflessione e di ricerca per studenti ed operatori del diritto interessati all’approfondimento di queste tematiche. Nel trattare le diverse materie il manuale ne tratteggia l’evoluzione storica, illustra i principi che le governano e, nei limiti di un’opera di questo genere, offre cenni essenziali sulle esperienze di altri Paesi a noi vicini e sul diritto Europeo, indica le principali linee evolutive. Il libro si divide in tre parti. La prima - dedicata al matrimonio e alla coppia - affronta i temi del matrimonio (cap. I), dei rapporti personali (cap. II) e patrimoniali tra coniugi (cap. III), delle unioni di fatto (cap. IV). Le pagine sul matrimonio sono principalmente dedicate alla illustrazione del sistema matrimoniale italiano. Il diritto italiano, mentre prevede una disciplina degli effetti del matrimonio uguale per tutti i cittadini, non esclude che la disciplina del matrimonio come atto possa essere regolata da norme diverse da quelle contenute nel codice civile. Nell’attuale sistema italiano, diversi sono i modi di formazione del vincolo matrimoniale produttivo di effetti civili: il matrimonio civile celebrato innanzi all’ufficiale di stato civile e disciplinato dal codice civile, il matrimonio canonico trascritto, il matrimonio celebrato secondo i riti di altre confessioni religiose. Sullo sfondo di queste questioni, che involgono problemi fondamentali di rispetto della libertà religiosa dei cittadini, viene illustrata in dettaglio la formazione del vincolo civile, le condizioni per contrarlo ed il procedimento relativo. Il tema dei rapporti personali involge questioni fondamentali di attuazione dell’eguaglianza tra coniugi e, più in generale tra uomo e donna nella famiglia e nella società. La riforma garantisce la parità dei coniugi nell’ambito della famiglia, ma non elimina le disparità di fatto tra uomo e donna. Le tavole della legge non possono, da sole, modificare una situazione di inferiorità che ha origini profonde ed antiche. Come in ogni processo storico di emancipazione di classi o categorie subalterne il traguardo della parità formale costituisce, ad ogni modo, una tappa indispensabile, anche se non definitiva. Il significato della riforma, e della parità tra coniugi in essa sancita, non può perciò essere pienamente inteso se non viene posto in relazione con l’evoluzione legislativa che interessa il lavoro delle donne, la procreazione, le politiche sociali. L’analisi dei rapporti patrimoniali tra coniugi considera distintamente il regime primario, che si compendia nell’obbligo di contribuzione, e quello secondario che comprende le regole di appartenenza e di circolazione dei beni coniugali. Si tratta, forse, della parte della riforma meno soddisfacente dal punto di vista tecnico, quella probabilmente ancorata ad un’immagine sociologica della famiglia che non corrisponde più a quella attuale. Questo spiega le ragioni di quella vera e propria “fuga” dalla comunione legale che le statistiche registrano da tempo (il 40% delle coppie opta per la separazione dei beni). E spiega in parte anche gli orientamenti della giurisprudenza inclini a valorizzare l’autonomia dei coniugi ed a rendere, entro certi limiti, più “flessibili” le regole relative alla comunione legale. Questa prima parte si chiude con le pagine dedicate alle unioni di fatto. Si tratta di un fenomeno che in Italia non ha ancora una disciplina, come invece accade ormai in quasi tutti gli Stati europei. Eppure sarebbe errato ritenere che da noi queste realtà si collochino in uno spazio, per così dire, vuoto di diritto, che manchino regole di disciplina. Anche da noi va compiendosi un processo di “giuridificazione” che attinge ad altre fonti: all’autonomia privata, a regole di origine giurisprudenziale, alla legislazione speciale, specie in materia sanitaria e assistenziale. La seconda parte - dedicata alla crisi del matrimonio - esamina i diversi rimedi al fallimento dell’unione. Nullità del matrimonio, separazione e divorzio vengono realisticamente riguardate come risposte che l’ordinamento offre alla crisi familiare. Se ne esaminano distintamente i presupposti (cap. V) e gli effetti (cap. VI). Diversi quanto ad origine storica presupposti ed effetti essi sono accomunati da una medesima funzione: il che spiega perché in altri ordinamenti a noi vicini si tenda a disciplinare in modo unitario i loro effetti. Da noi è mancato invece un coordinamento tra i diversi istituti e questo crea numerose difficoltà che dottrina e giurisprudenza debbono affrontare. Il problema, che riguarda in termini generali i rapporti tra nullità e divorzio, si pone in modo particolarmente evidente per le nullità pronunciate dal giudice ecclesiastico.. Anche separazione e divorzio producono effetti differenti. Da noi, per ragioni storiche e culturali, separazione e divorzio restano disciplinate in distinti testi normativi (il codice civile, la l. n. 898/1970) e sono oggetto di regole formalmente distinte. L'evoluzione che ha segnato gli istituti - dovuta alle successive riforme del divorzio, alle sentenze della Corte costituzionale, agli indirizzi giurisprudenziali - ha tuttavia portato ad un progressivo avvicinamento della disciplina degli effetti, specie per quanto riguarda i rapporti con i figli, l'assegnazione della casa familiare, le garanzie che assistono gli assegni. Differenze permangono per quel che riguarda gli effetti personali ed i criteri di determinazione degli assegni, anche se, pure in questi campi, esse sono meno sensibili di quanto accadeva in passato. I progetti di riforma intendono procedere in questa direzione, nel tentativo di eliminare le residue differenze non giustificate dalla diversa funzione dei due rimedi. E' per questa ragione che nel Manuale gli effetti della separazione e del divorzio vengono trattati in modo unitario, evidenziando i profili di disciplina comune e quelli in cui ancora sono presenti regole differenziate. La terza parte - dedicata alle relazioni tra genitori e figli- tratta il rapporto educativo (cap. VII), la filiazione legittima e naturale (cap. VIII), l’adozione (cap. IX). Gli istituti vengono illustrati muovendo dai principi che governano il diritto della filiazione: il principio di tutela del prevalente interesse del minore, di eguaglianza tra figli legittimi e naturali, quelli di “verità” e di “responsabilità” che presiedono all’accertamento della filiazione. L’attuazione di tali principi si deve in larga misura alla giurisprudenza, alla Corte costituzionale, alla Corte di Cassazione. Ed è proprio questo il settore in cui più di frequente ha avuto modo di pronunciarsi la Corte Europea dei diritti dell’uomo e si avverte in modo più intenso l’esigenza di realizzare una certa uniformità in ambito internazionale come stanno a testimoniare il nuovo Regolamento europeo 2201/2003 - che si applica, oltre che alle decisioni in campo matrimoniale, anche a quelle in materia di responsabilità dei genitori - e le numerose convenzioni, tra cui spicca quella sull’adozione internazionale. In questi anni la realtà sociale si è mossa e tuttora sta muovendosi ben oltre il disegno che in filigrana traspare dalla riforma: si pone così il problema dei contenuti e dei modi di una legislazione futura, che certo dovrà affrontare problemi non più rinviabili e profondamente sentiti (famiglie di fatto, coppie omosessuali, famiglie ricostituite, famiglie multietniche), o da tanto tempo nel cassetto (giustizia minorile, tribunale per la famiglia, riforma della separazione e del divorzio, dei criteri di affidamento, dell’assegno, mediazione familiare). L’ampia ricostruzione delle linee evolutive del diritto di famiglia, la rigorosa messa a fuoco degli istituti, il continuo riferimento agli orientamenti della giurisprudenza - anche quelli più recenti - ed ai principali indirizzi dottrinali - ed il ricco apparato bibliografico che correda il volume - fanno del Manuale uno strumento assai utile per chi voglia orientarsi nella materia, sia che debba affrontare un caso concreto, sia che intenda formarsi un’opinione su questioni di interesse generale.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11567/227406
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