La legge 130/2022 e i dd. Lgs. 219 e 220 del 2023 hanno un notevole impatto sul processo tributario. Gli aspetti più rilevanti concernono, innanzitutto, una revisione, non molto meditata, delle regole del processo telematico. Di notevole impatto, finora sfuggito alla attenzione dei più, il rafforzamento della natura del processo tributario come giudizio di controllo dell’esercizio del potere impositivo. Le Corti di Giustizia tributaria sono ormai, implicitamente ma nettamente, costituite come “Tar dei tributi”, con gli opportuni aggiustamenti a fattispecie vincolate dalla legge, quali quelle impositive. Notevoli novità anche quanto alla produzione di documenti, l’abolizione del reclamo e conciliazione, estesa anche al giudizio di Cassazione. Profonde revisioni del potere cautelare dell’onere della prova, non ostanti le timidezze della prima giurisprudenza. Importanti le modifiche della autotutela, mentre cautela va dedicata alla neonata decisione semplificata. Essa è una innovazione potenzialmente molto utile (ancorché non estesa incongruamente al grado che più la necessiterebbe, il giudizio di cassazione), ma anche potenzialmente assai pericolosa, ove non si tenga ferma la distinzione tra motivazione semplificata di casi semplici e decisione semplificata, cioè superficiale, di casi complessi. La riforma mira nella prima direzione, e occorrerà verificare che la prassi non cada nella seconda. Significative incongruità nella disciplina transitoria della efficacia delle nuove norme.
La riforma del processo tributario
marcheselli alberto
2024-01-01
Abstract
La legge 130/2022 e i dd. Lgs. 219 e 220 del 2023 hanno un notevole impatto sul processo tributario. Gli aspetti più rilevanti concernono, innanzitutto, una revisione, non molto meditata, delle regole del processo telematico. Di notevole impatto, finora sfuggito alla attenzione dei più, il rafforzamento della natura del processo tributario come giudizio di controllo dell’esercizio del potere impositivo. Le Corti di Giustizia tributaria sono ormai, implicitamente ma nettamente, costituite come “Tar dei tributi”, con gli opportuni aggiustamenti a fattispecie vincolate dalla legge, quali quelle impositive. Notevoli novità anche quanto alla produzione di documenti, l’abolizione del reclamo e conciliazione, estesa anche al giudizio di Cassazione. Profonde revisioni del potere cautelare dell’onere della prova, non ostanti le timidezze della prima giurisprudenza. Importanti le modifiche della autotutela, mentre cautela va dedicata alla neonata decisione semplificata. Essa è una innovazione potenzialmente molto utile (ancorché non estesa incongruamente al grado che più la necessiterebbe, il giudizio di cassazione), ma anche potenzialmente assai pericolosa, ove non si tenga ferma la distinzione tra motivazione semplificata di casi semplici e decisione semplificata, cioè superficiale, di casi complessi. La riforma mira nella prima direzione, e occorrerà verificare che la prassi non cada nella seconda. Significative incongruità nella disciplina transitoria della efficacia delle nuove norme.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.