Il capo di nullità dell’errore di fatto, ed in specie dell’errore sulla qualità della persona direttamente e principalmente intesa, è senz’altro una delle fattispecie più interessanti in tema di diritto matrimoniale canonico, sia per l’evoluzione che la materia ha subito dal Codice di Diritto Canonico del 1917 a quello del 1983, sia per la chiara derivazione della sua disciplina dalle regole apprestate dal diritto romano. Nelle decisioni rotali e nelle sentenze dei Tribunali Ecclesiastici Regionali non si fa mai riferimento diretto a fonti romanistiche, eppure nelle medesime decisioni pro vinculo o pro nullitate risulta chiaro ed evidente, dalle citazioni di opere dottrinali e soprattutto di passi di sentenze riguardanti la medesima fattispecie, quanto il diritto romano abbia inciso sulla definizione, la regolamentazione, gli effetti dell’error facti nello ius canonicum. E probabilmente è anche per questo, oltre che per il fenomeno della canonizzazione delle leggi civili, che nella prassi giurisprudenziale canonica non si avverte la necessità di un richiamo diretto alla matrice romanistica, particolarmente evidente proprio nella descrizione codiciale dell’error facti. A dimostrazione dell’incidenza dei principi romanistici su tale fattispecie, nel presente articolo si analizzano quattro sentenze particolarmente significative per le tracce romanistiche presenti nel loro contenuto, le quali rendono attuale quello che potrebbe in apparenza sembrare solo un importante, ma ormai tramontato, ‘reperto archeologico’. Si evince allora chiaramente come il diritto canonico, in una prospettiva storica essenziale e significativa, abbia accolto e sviluppato la dottrina romanistica non solo in generale, ma anche in particolare sulla normativa del matrimonio e sui vizi del consenso. Compresa la disciplina riguardante l’errore che, pur avendo subito nel tempo una spinta evolutiva, una chiarificazione giuridica rapportata alle nuove esigenze, mantiene la struttura essenziale del diritto romano.

TRACCE DI DIRITTO ROMANO NELLE CAUSE CANONICHE DI NULLITÀ MATRIMONIALE IN ETÀ CONTEMPORANEA: IL CASO DELL’ERRORE. SPUNTI PER UNA RIFLESSIONE

D. Tarantino
2023-01-01

Abstract

Il capo di nullità dell’errore di fatto, ed in specie dell’errore sulla qualità della persona direttamente e principalmente intesa, è senz’altro una delle fattispecie più interessanti in tema di diritto matrimoniale canonico, sia per l’evoluzione che la materia ha subito dal Codice di Diritto Canonico del 1917 a quello del 1983, sia per la chiara derivazione della sua disciplina dalle regole apprestate dal diritto romano. Nelle decisioni rotali e nelle sentenze dei Tribunali Ecclesiastici Regionali non si fa mai riferimento diretto a fonti romanistiche, eppure nelle medesime decisioni pro vinculo o pro nullitate risulta chiaro ed evidente, dalle citazioni di opere dottrinali e soprattutto di passi di sentenze riguardanti la medesima fattispecie, quanto il diritto romano abbia inciso sulla definizione, la regolamentazione, gli effetti dell’error facti nello ius canonicum. E probabilmente è anche per questo, oltre che per il fenomeno della canonizzazione delle leggi civili, che nella prassi giurisprudenziale canonica non si avverte la necessità di un richiamo diretto alla matrice romanistica, particolarmente evidente proprio nella descrizione codiciale dell’error facti. A dimostrazione dell’incidenza dei principi romanistici su tale fattispecie, nel presente articolo si analizzano quattro sentenze particolarmente significative per le tracce romanistiche presenti nel loro contenuto, le quali rendono attuale quello che potrebbe in apparenza sembrare solo un importante, ma ormai tramontato, ‘reperto archeologico’. Si evince allora chiaramente come il diritto canonico, in una prospettiva storica essenziale e significativa, abbia accolto e sviluppato la dottrina romanistica non solo in generale, ma anche in particolare sulla normativa del matrimonio e sui vizi del consenso. Compresa la disciplina riguardante l’errore che, pur avendo subito nel tempo una spinta evolutiva, una chiarificazione giuridica rapportata alle nuove esigenze, mantiene la struttura essenziale del diritto romano.
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