La voce è dedicata al cosiddetto “patteggiamento” e dà conto dell’evoluzione che il principale istituto di giustizia negoziata previsto nell’ordinamento italiano ha subito nei primi vent’anni di applicazione del codice di rito del 1988: nato come strumento di deflazione in senso lato, si è progressivamente trasformato in un mezzo di semplificazione processuale. L’analisi si sofferma su quest’evoluzione di natura funzionale e sulla correlativa perpetua ricerca di equilibrio tra le due componenti del rito: quella negoziale (il pactum) e quella giurisdizionale. La conclusione cui giunge l’Autore è che, per garantire l’appettibilità del rito in un ordinamento connotato da un elevato grado di indulgenza, il legislatore italiano e la stessa giurisprudenza hanno plasmato una versione assai “mercantile” dell’istituto, che si differenza da tutti i modelli stranieri, sia americani, che europei, per due connotati: la mancanza di un’esplicita ammissione di responsabilità e la scarsa tutela della persona offesa dal reato. Nell’ottica di adeguare l’istituto italiano ai modelli europei, vengono prospettate delle riforme su questi due profili.

Applicazione della pena su richiesta delle parti

Gialuz M.
2008-01-01

Abstract

La voce è dedicata al cosiddetto “patteggiamento” e dà conto dell’evoluzione che il principale istituto di giustizia negoziata previsto nell’ordinamento italiano ha subito nei primi vent’anni di applicazione del codice di rito del 1988: nato come strumento di deflazione in senso lato, si è progressivamente trasformato in un mezzo di semplificazione processuale. L’analisi si sofferma su quest’evoluzione di natura funzionale e sulla correlativa perpetua ricerca di equilibrio tra le due componenti del rito: quella negoziale (il pactum) e quella giurisdizionale. La conclusione cui giunge l’Autore è che, per garantire l’appettibilità del rito in un ordinamento connotato da un elevato grado di indulgenza, il legislatore italiano e la stessa giurisprudenza hanno plasmato una versione assai “mercantile” dell’istituto, che si differenza da tutti i modelli stranieri, sia americani, che europei, per due connotati: la mancanza di un’esplicita ammissione di responsabilità e la scarsa tutela della persona offesa dal reato. Nell’ottica di adeguare l’istituto italiano ai modelli europei, vengono prospettate delle riforme su questi due profili.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11567/1014063
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