Possono intendersi come principi giuridici, tanto determinati valori, quanto regole di carattere generale. All’apparenza, stando anche alle norme, ciascun settore del diritto, e fra questi sia il diritto amministrativo sia il diritto privato, hanno propri principi. A ben vedere, però, può accadere che questi siano null’altro che aspetti o specificazioni di principi ancor più generali, propri dell’intero ordinamento giuridico. Vi è certamente lo spazio per sostenere che non sia esclusa in linea di principio la possibilità di fare riferimento, per la disciplina del procedimento amministrativo, a principi tratti dal settore del diritto privato. Ma non senza verificare se tali principi siano compatibili o pienamente compatibili con l’ordinamento amministrativo. Il risultato di tali valutazioni sembra essere quello per cui l’eventuale circolazione di un principio, dall’ambito privatistico a quello amministrativo, con gli eventuali opportuni adeguamenti, risulta possibile in special modo, se il principio stesso si lascia in realtà ricondurre ad una dimensione più ampia, tale da poter apparire come un principio generale dell’intero ordinamento giuridico. Peraltro, a fronte della forte modernizzazione cui è stato sottoposto il diritto amministrativo da una serie di riforme, si direbbe che esso abbia ormai in sé le potenzialità per rispondere alle sfide dell’epoca contemporanea, purché sia correttamente applicato nella pratica, senza la necessità di un suo superamento verso la prospettiva privatistica

Applicabilità dei principi del diritto privato al procedimento amministrativo?

Taccogna
2018-01-01

Abstract

Possono intendersi come principi giuridici, tanto determinati valori, quanto regole di carattere generale. All’apparenza, stando anche alle norme, ciascun settore del diritto, e fra questi sia il diritto amministrativo sia il diritto privato, hanno propri principi. A ben vedere, però, può accadere che questi siano null’altro che aspetti o specificazioni di principi ancor più generali, propri dell’intero ordinamento giuridico. Vi è certamente lo spazio per sostenere che non sia esclusa in linea di principio la possibilità di fare riferimento, per la disciplina del procedimento amministrativo, a principi tratti dal settore del diritto privato. Ma non senza verificare se tali principi siano compatibili o pienamente compatibili con l’ordinamento amministrativo. Il risultato di tali valutazioni sembra essere quello per cui l’eventuale circolazione di un principio, dall’ambito privatistico a quello amministrativo, con gli eventuali opportuni adeguamenti, risulta possibile in special modo, se il principio stesso si lascia in realtà ricondurre ad una dimensione più ampia, tale da poter apparire come un principio generale dell’intero ordinamento giuridico. Peraltro, a fronte della forte modernizzazione cui è stato sottoposto il diritto amministrativo da una serie di riforme, si direbbe che esso abbia ormai in sé le potenzialità per rispondere alle sfide dell’epoca contemporanea, purché sia correttamente applicato nella pratica, senza la necessità di un suo superamento verso la prospettiva privatistica
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