La giurisprudenza italiana tende a riconoscere un unico tipo di responsabilità precontrattuale in caso di mancata conclusione del contratto. Inoltre, una volta affermata la responsabilità, essa condanna il convenuto a risarcire tutte le spese sostenute e le perdite subite da controparte durante tutto il corso della trattativa, compreso quanto controparte avrebbe guadagnato concludendo lo stesso od altro contratto con un terzo. Sembra invece preferibile distinguere, in funzione delle circostanze, diversi tipi di responsabilità precontrattuale in caso di mancata conclusione del contratto, i quali operano sulla base di presupposti diversi e conducono al risarcimento di danni diversi. In particolare, in alcuni casi dovrebbero essere risarcite le sole spese sostenute e le perdite subite per l’iniziata esecuzione del contratto, in altri casi invece dovrebbero essere risarcite tutte le spese sostenute e le perdite subite durante tutto il corso della trattativa, in altri casi ancora - eccezionali - dovrebbe essere risarcito il danno commisurato all’interesse positivo

Responsabilità precontrattuale e rottura delle trattative: danno risarcibile e nesso di causalità

Giorgio Afferni
2009-01-01

Abstract

La giurisprudenza italiana tende a riconoscere un unico tipo di responsabilità precontrattuale in caso di mancata conclusione del contratto. Inoltre, una volta affermata la responsabilità, essa condanna il convenuto a risarcire tutte le spese sostenute e le perdite subite da controparte durante tutto il corso della trattativa, compreso quanto controparte avrebbe guadagnato concludendo lo stesso od altro contratto con un terzo. Sembra invece preferibile distinguere, in funzione delle circostanze, diversi tipi di responsabilità precontrattuale in caso di mancata conclusione del contratto, i quali operano sulla base di presupposti diversi e conducono al risarcimento di danni diversi. In particolare, in alcuni casi dovrebbero essere risarcite le sole spese sostenute e le perdite subite per l’iniziata esecuzione del contratto, in altri casi invece dovrebbero essere risarcite tutte le spese sostenute e le perdite subite durante tutto il corso della trattativa, in altri casi ancora - eccezionali - dovrebbe essere risarcito il danno commisurato all’interesse positivo
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11567/900677
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