Si propone l'intervento delle Sezioni Unite per risolvere un problema di grande interesse teorico e pratico. Esso corrisponde all'interrogativo di quale sia il confine temporale oltre il quale il ritardato conseguimento del compenso del professionista cessi di essere assoggettato ad IVA. Per l'Agenzia delle entrate il professionista non potrebbe chiudere la partita IVA senza rischi se non dopo aver fatturato tutti i "sospesi" o attesa la riscossione. Tale soluzione lascia perplessità, ma non è facile individuare alternative. Se il professionista provvede a chiudere la partita IVA, nonostante abbia dei crediti "in sofferenza", una soluzione "de jure condendo" potrebbe essere di prevedere la possibile fatturazione in sospensione di imposta dei crediti (in sofferenza) al momento della cessazione della attività, consentendone e obbligando al versamento se e quando intervenga il pagamento. In alternativa, ma più farraginosamente, si potrebbe pensare di consentire la "riapertura" della partita IVA al momento successivo del pagamento, ipotesi che appare l'unica idonea a evitare sanzioni, "de jure condito", in caso di pagamento tardivo, con tutte le difficoltà attuative connesse

CLIENTI MOROSI E PROFESSIONISTI: RISCHI E CONDIZIONI DELLA CHIUSURA DELLA PARTITA IVA (Nota a ord. Cass. sez. VI-T 17 novembre 2014, n. 24432)

MARCHESELLI, ALBERTO
2015-01-01

Abstract

Si propone l'intervento delle Sezioni Unite per risolvere un problema di grande interesse teorico e pratico. Esso corrisponde all'interrogativo di quale sia il confine temporale oltre il quale il ritardato conseguimento del compenso del professionista cessi di essere assoggettato ad IVA. Per l'Agenzia delle entrate il professionista non potrebbe chiudere la partita IVA senza rischi se non dopo aver fatturato tutti i "sospesi" o attesa la riscossione. Tale soluzione lascia perplessità, ma non è facile individuare alternative. Se il professionista provvede a chiudere la partita IVA, nonostante abbia dei crediti "in sofferenza", una soluzione "de jure condendo" potrebbe essere di prevedere la possibile fatturazione in sospensione di imposta dei crediti (in sofferenza) al momento della cessazione della attività, consentendone e obbligando al versamento se e quando intervenga il pagamento. In alternativa, ma più farraginosamente, si potrebbe pensare di consentire la "riapertura" della partita IVA al momento successivo del pagamento, ipotesi che appare l'unica idonea a evitare sanzioni, "de jure condito", in caso di pagamento tardivo, con tutte le difficoltà attuative connesse
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