Secondo l'opinione dell'autore, l'istituto della certificazione del contratto di lavoro può essere utile per inibire, almeno provvisoriamente, e cioè sino al momento dell’accoglimento dell’eventuale domanda giudiziale, l’adozione da parte dei servizi ispettivi di provvedimenti fondati sul disconoscimento della qualificazione del contratto. La certificazione non può essere invece considerata un mezzo per eliminare preventivamente il conflitto sulla qualificazione del rapporto. Nonostante l’avvenuta certificazione, l’ultima parola in materia di qualificazione del contratto spetta sempre al giudice. E ciò può accadere non solo quando il rapporto si svolga in modo non coerente con quanto previsto dalle parti nel contratto, ma anche quando si configuri l’ipotesi dell’erronea qualificazione del contratto da parte dei contraenti. Tali considerazioni sono sviluppate alla luce delle pronunce rese dal Tribunale di Bergamo, 20 maggio 2010, n. 416 e dalla Corte di Appello di Brescia, 3 febbraio 2011, n.70, relative a un caso di errore nella qualificazione del contratto compiuto da una commissione di certificazione.

La certificazione non vincola il giudice nella qualificazione del rapporto di lavoro

NOVELLA, MARCO
2011-01-01

Abstract

Secondo l'opinione dell'autore, l'istituto della certificazione del contratto di lavoro può essere utile per inibire, almeno provvisoriamente, e cioè sino al momento dell’accoglimento dell’eventuale domanda giudiziale, l’adozione da parte dei servizi ispettivi di provvedimenti fondati sul disconoscimento della qualificazione del contratto. La certificazione non può essere invece considerata un mezzo per eliminare preventivamente il conflitto sulla qualificazione del rapporto. Nonostante l’avvenuta certificazione, l’ultima parola in materia di qualificazione del contratto spetta sempre al giudice. E ciò può accadere non solo quando il rapporto si svolga in modo non coerente con quanto previsto dalle parti nel contratto, ma anche quando si configuri l’ipotesi dell’erronea qualificazione del contratto da parte dei contraenti. Tali considerazioni sono sviluppate alla luce delle pronunce rese dal Tribunale di Bergamo, 20 maggio 2010, n. 416 e dalla Corte di Appello di Brescia, 3 febbraio 2011, n.70, relative a un caso di errore nella qualificazione del contratto compiuto da una commissione di certificazione.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11567/312619
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