L’articolo prende spunto dalla constatazione del venir meno di quella sorta di idiosincrasia, che ha caratterizzato gli studi italiani fino a tutti gli anni ottanta, rispetto alla comparazione in ambito processualistico; comparazione intesa quale metodo di analisi dei problemi del processo essenzialmente nella prospettiva delle riforme del processo stesso. Il raffronto con modelli altri di giustizia al fine di affrontare le questioni del processo con ampiezza e, nell’ipotesi migliore, in una prospettiva di effettiva riforma del nostro modello, è un percorso di indagine scientifica che impone inevitabilmente scelte metodologiche; scelte che impongono la selezione dell’ambito di indagine e di raffronto appunto comparatistico, e non solo. In effetti, e quasi contemporaneamente, una ulteriore questione che si impone è quella del «come», ossia del metodo della comparazione; se ad esempio essa debba riferirsi a ordinamenti prossimi o invece fortemente diversificati, lontani, dal nostro; se essa debba o non svolgersi in prospettiva diacronica; se il richiamo giurisprudenziale debba prevalere e quasi esaurire il raffronto o, invece, il dibattito dottrinale debba essere preso in considerazione in tutti i sui aspetti, anche quelli di politica e di teoria generale del diritto (e del processo). A tale riguardo, sembra potersi affermare che, per così dire, «l’America non fa più paura», ossia che sia caduto quel tabù che consentiva bensì di comparare ma privilegiava la serietà immensamente maggiore di coloro che comparavano raffrontando du côtè de chez les Allemands; per converso considerando una sorta di capitis deminutio il raffronto con il mondo «barbarico», invece rappresentato dalla cultura anglosassone; ancora più barbara quando cultura giuridica statunitense. Come la comparazione, dunque, anche l’America è oggi in qualche misura di moda e se ne scoprono novità, talvolta davvero interessanti. In realtà accade per lo più che queste scoperte siano riscoperte. E, fra tali recenti scoperte – o riscoperte – comparatistiche, una collocazione speciale ha il diritto delle prove statunitense; o, meglio, all’interno della law of evidence, un «istituto» come la expert witness testimony. Il tema e` stato studiato in particolare ad opera di due rappresentanti della nostra cultura, mettendo in luce come l’occasione di un revirement giurisprudenziale costituisca nel mondo statunitense anche l’occasione per un ripensamento approfondito degli standard di affidabilità delle conoscenze introdotte nel processo e utilizzabili come strumenti di definizione e di risoluzione delle controversie civili. Il fenomeno della messa in discussione dell’affidabilità delle conoscenze scientifiche nel processo, che il caso Daubert epitomizza, risulta in effetti a vari livelli interessante. Su di un piano strettamente epistemologico, esso riconduce a standard di valutazione critica della scienza criteri di «accettazione processuale» della conoscenza extra giuridica ancora vetero-moderni (o moderni in senso storico), presso di noi ancora vigenti e, comunque, ampiamente diffusi. Il rischio è che qualora di questi temi si scrivesse in assenza di opportuni riferimenti e di una opportuna contestualizzazione culturale (inclusiva anche di una opportuna prospettiva storica di evoluzione dottrinale e giurisprudenziale nell’ordinamento di riferimento) si rischierebbe di mancare occasioni importanti. Se, infatti, ogni ricomparazione in quanto successiva a precedenti comparazioni dovrebbe aggiungere elementi critici significativi al dibattito, accade che in tal modo spesso questo «di più» scemi; che, in altri termini, non partendo da quanto già da altri elaborato, ci si limiti a proporre novità inesistenti, con il rischio, talvolta, di dire anche meno e, quindi, meno informare, di quanto in precedenza da altri già detto. Inoltre, non appare trascurabile la circostanza che, ove la comparazione si limitasse a essere «ricomparazione», il rischio sarebbe quello di non poter incidere sulle esigenze di seria riforma del nostro processo.

Comparazione e ricomparazione in tema di “expert witness testimony"

ANSANELLI, VINCENZO
2009-01-01

Abstract

L’articolo prende spunto dalla constatazione del venir meno di quella sorta di idiosincrasia, che ha caratterizzato gli studi italiani fino a tutti gli anni ottanta, rispetto alla comparazione in ambito processualistico; comparazione intesa quale metodo di analisi dei problemi del processo essenzialmente nella prospettiva delle riforme del processo stesso. Il raffronto con modelli altri di giustizia al fine di affrontare le questioni del processo con ampiezza e, nell’ipotesi migliore, in una prospettiva di effettiva riforma del nostro modello, è un percorso di indagine scientifica che impone inevitabilmente scelte metodologiche; scelte che impongono la selezione dell’ambito di indagine e di raffronto appunto comparatistico, e non solo. In effetti, e quasi contemporaneamente, una ulteriore questione che si impone è quella del «come», ossia del metodo della comparazione; se ad esempio essa debba riferirsi a ordinamenti prossimi o invece fortemente diversificati, lontani, dal nostro; se essa debba o non svolgersi in prospettiva diacronica; se il richiamo giurisprudenziale debba prevalere e quasi esaurire il raffronto o, invece, il dibattito dottrinale debba essere preso in considerazione in tutti i sui aspetti, anche quelli di politica e di teoria generale del diritto (e del processo). A tale riguardo, sembra potersi affermare che, per così dire, «l’America non fa più paura», ossia che sia caduto quel tabù che consentiva bensì di comparare ma privilegiava la serietà immensamente maggiore di coloro che comparavano raffrontando du côtè de chez les Allemands; per converso considerando una sorta di capitis deminutio il raffronto con il mondo «barbarico», invece rappresentato dalla cultura anglosassone; ancora più barbara quando cultura giuridica statunitense. Come la comparazione, dunque, anche l’America è oggi in qualche misura di moda e se ne scoprono novità, talvolta davvero interessanti. In realtà accade per lo più che queste scoperte siano riscoperte. E, fra tali recenti scoperte – o riscoperte – comparatistiche, una collocazione speciale ha il diritto delle prove statunitense; o, meglio, all’interno della law of evidence, un «istituto» come la expert witness testimony. Il tema e` stato studiato in particolare ad opera di due rappresentanti della nostra cultura, mettendo in luce come l’occasione di un revirement giurisprudenziale costituisca nel mondo statunitense anche l’occasione per un ripensamento approfondito degli standard di affidabilità delle conoscenze introdotte nel processo e utilizzabili come strumenti di definizione e di risoluzione delle controversie civili. Il fenomeno della messa in discussione dell’affidabilità delle conoscenze scientifiche nel processo, che il caso Daubert epitomizza, risulta in effetti a vari livelli interessante. Su di un piano strettamente epistemologico, esso riconduce a standard di valutazione critica della scienza criteri di «accettazione processuale» della conoscenza extra giuridica ancora vetero-moderni (o moderni in senso storico), presso di noi ancora vigenti e, comunque, ampiamente diffusi. Il rischio è che qualora di questi temi si scrivesse in assenza di opportuni riferimenti e di una opportuna contestualizzazione culturale (inclusiva anche di una opportuna prospettiva storica di evoluzione dottrinale e giurisprudenziale nell’ordinamento di riferimento) si rischierebbe di mancare occasioni importanti. Se, infatti, ogni ricomparazione in quanto successiva a precedenti comparazioni dovrebbe aggiungere elementi critici significativi al dibattito, accade che in tal modo spesso questo «di più» scemi; che, in altri termini, non partendo da quanto già da altri elaborato, ci si limiti a proporre novità inesistenti, con il rischio, talvolta, di dire anche meno e, quindi, meno informare, di quanto in precedenza da altri già detto. Inoltre, non appare trascurabile la circostanza che, ove la comparazione si limitasse a essere «ricomparazione», il rischio sarebbe quello di non poter incidere sulle esigenze di seria riforma del nostro processo.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11567/257662
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