L’articolo esamina la complessiva operazione compiuta dal legislatore della riforma processualcivilistica del 2005 in tema di accertamento e consulenza tecnica preventiva; prendendo spunto dal rilievo sia delle profonde implicazioni ideologiche sottese alle nuove funzioni attribuite agli esperti nel contesto della risoluzione delle controversie civili, sia della rilevanza pratica, potenzialmente anche molto estesa, che l’utilizzazione degli strumenti così introdotti o riformati potrebbero giocare, in un’ottica essenzialmente deflattiva del complessivo carico giudiziario. Sotto il primo profilo si evidenzia come alla base dell’attribuzione all’esperto del compito di “accertare le cause e quantificare i danni” (realizzata mediante la modifica dell’art. 696 c.p.c.) nonché di “tentare la composizione della lite” (così secondo il nuovo art. 696 bis c.p.c.) sembri rinvenirsi la medesima philosophy alla base dello sprint riformistico caratterizzante -quantomeno con riferimento alla disciplina del processo civile- i primi anni del XXI secolo. Ossia di un generale trend -di cui risultano espressione sia le proposte di riforma generale del processo civile contenute nella c.d. “bozza Vaccarella”, sia l’introduzione del c.d. “processo societario”- che è stato da più parti definito come di progressiva “privatizzazione delle giustizia civile”; un obiettivo da realizzarsi principalmente mediante il progressivo affievolimento dei compiti e delle prerogative giudiziale in favore dell’attribuzione a “soggetti esperti” (tecnici o avvocati) del compito di trattare, istruire e a volte anche risolvere stragiudizialmente le controversie civili. Sotto il secondo profilo si rileva, invece, un’ulteriore tendenza che appare altrettanto diffusa nella pratica del processo: ossia quella di anticipare il momento di acquisizione delle conoscenze esperte, essenzialmente sulla scorta della considerazione della loro incidenza sulla formazione del convincimento del giudice e, in definitiva, sull’esito della controversia. Di modo che le parti, una volta conosciuti gli esiti dell’indagine peritale, siano indotti a considerare in qualche misura “scontati” gli esiti della futura controversia; con ciò agevolando sensibilmente la ricerca e il raggiungimento di soluzioni transattive in grado di raggiungere gli auspicati obiettivi di deflazione del contenzioso civile. Perplessità sorgono, invece, in relazione ai requisiti di ammissibilità del ricorso all’istituto della consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite: e ciò in quanto, a fronte dello sganciamento dell’istituto dai requisiti cautelari della prova, non si rinvengono dal legislatore indicazioni precise in ordine agli ulteriori requisiti per il ricorso a tale istituto. Circostanza che pare destinata a sollevare non pochi problemi pratici anche in ordine alle relative modalità di utilizzazione del nuovo strumento disciplinato dall’art. 696 bis c.p.c. Con ciò ingenerando incertezza che, verosimilmente, potrebbero in qualche misura scoraggiare il ricorso a tale procedimento

Esperti e risoluzione anticipata delle controversie civili nei nuovi art. 696 e 696 bis c.p.c.,

ANSANELLI, VINCENZO
2006-01-01

Abstract

L’articolo esamina la complessiva operazione compiuta dal legislatore della riforma processualcivilistica del 2005 in tema di accertamento e consulenza tecnica preventiva; prendendo spunto dal rilievo sia delle profonde implicazioni ideologiche sottese alle nuove funzioni attribuite agli esperti nel contesto della risoluzione delle controversie civili, sia della rilevanza pratica, potenzialmente anche molto estesa, che l’utilizzazione degli strumenti così introdotti o riformati potrebbero giocare, in un’ottica essenzialmente deflattiva del complessivo carico giudiziario. Sotto il primo profilo si evidenzia come alla base dell’attribuzione all’esperto del compito di “accertare le cause e quantificare i danni” (realizzata mediante la modifica dell’art. 696 c.p.c.) nonché di “tentare la composizione della lite” (così secondo il nuovo art. 696 bis c.p.c.) sembri rinvenirsi la medesima philosophy alla base dello sprint riformistico caratterizzante -quantomeno con riferimento alla disciplina del processo civile- i primi anni del XXI secolo. Ossia di un generale trend -di cui risultano espressione sia le proposte di riforma generale del processo civile contenute nella c.d. “bozza Vaccarella”, sia l’introduzione del c.d. “processo societario”- che è stato da più parti definito come di progressiva “privatizzazione delle giustizia civile”; un obiettivo da realizzarsi principalmente mediante il progressivo affievolimento dei compiti e delle prerogative giudiziale in favore dell’attribuzione a “soggetti esperti” (tecnici o avvocati) del compito di trattare, istruire e a volte anche risolvere stragiudizialmente le controversie civili. Sotto il secondo profilo si rileva, invece, un’ulteriore tendenza che appare altrettanto diffusa nella pratica del processo: ossia quella di anticipare il momento di acquisizione delle conoscenze esperte, essenzialmente sulla scorta della considerazione della loro incidenza sulla formazione del convincimento del giudice e, in definitiva, sull’esito della controversia. Di modo che le parti, una volta conosciuti gli esiti dell’indagine peritale, siano indotti a considerare in qualche misura “scontati” gli esiti della futura controversia; con ciò agevolando sensibilmente la ricerca e il raggiungimento di soluzioni transattive in grado di raggiungere gli auspicati obiettivi di deflazione del contenzioso civile. Perplessità sorgono, invece, in relazione ai requisiti di ammissibilità del ricorso all’istituto della consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite: e ciò in quanto, a fronte dello sganciamento dell’istituto dai requisiti cautelari della prova, non si rinvengono dal legislatore indicazioni precise in ordine agli ulteriori requisiti per il ricorso a tale istituto. Circostanza che pare destinata a sollevare non pochi problemi pratici anche in ordine alle relative modalità di utilizzazione del nuovo strumento disciplinato dall’art. 696 bis c.p.c. Con ciò ingenerando incertezza che, verosimilmente, potrebbero in qualche misura scoraggiare il ricorso a tale procedimento
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11567/257661
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