Il saggio si prefigge lo scopo di valutare la conformità, rispetto al diritto europeo, della disciplina italiana del trasferimento di impresa (e in particolare del trasferimento di ramo d'impresa) così come introdotta dal d. lgs. n. 276 del 2003 che ha modificato l'art. 2112 c.c. La verifica di conformità non può prescindere, secondo gli autori, dalla preliminare individuazione della ratio della disciplina comunitaria del trasferimento d’impresa (dir. 2001/23), che consiste nella tutela dell’interesse del lavoratore trasferito al mantenimento del rapporto di lavoro e dei diritti che ne derivano, e non invece nella tutela dell’interesse di cedente e/o cessionario alla circolazione delle aziende o di rami di esse. Gli esiti del test di conformità sono i seguenti: per quanto concerne la nuova nozione di ramo di impresa, si rileva discrasia con gli obblighi comunitari, non sanabile attraverso il ricorso all’interpretazione adeguatrice; per quanto riguarda invece la norma contenuta nel comma 3 dell’art. 29, d.lgs. n. 276 del 2003, che individua ipotesi di esclusione dell’art. 2112 c.c. in caso di passaggio di personale nell’ambito di una successione di appaltatori nello stesso contratto di appalto, il giudizio è differente. La formulazione della norma permette infatti di attribuirle un significato in linea con il diritto comunitario e con il diritto costruito dalla Corte di Giustizia europea, che esclude l’applicazione della direttiva ove non vi sia trasferimento di entità economica organizzata, ma mero passaggio di personale. Eguale soluzione è prefigurata per quanto concerne l’individuazione del titolo giuridico del trasferimento: in accordo con la giurisprudenza europea, la disciplina italiana, pur contenente tratti di ambiguità, può essere interpretata nel senso che è indifferente, ai fini della configurazione dei presupposti di applicazione della disciplina, il titolo giuridico in forza del quale è realizzato il trasferimento.

Il nuovo art. 2112 c.c. e i vincoli del diritto europeo

NOVELLA, MARCO;
2005-01-01

Abstract

Il saggio si prefigge lo scopo di valutare la conformità, rispetto al diritto europeo, della disciplina italiana del trasferimento di impresa (e in particolare del trasferimento di ramo d'impresa) così come introdotta dal d. lgs. n. 276 del 2003 che ha modificato l'art. 2112 c.c. La verifica di conformità non può prescindere, secondo gli autori, dalla preliminare individuazione della ratio della disciplina comunitaria del trasferimento d’impresa (dir. 2001/23), che consiste nella tutela dell’interesse del lavoratore trasferito al mantenimento del rapporto di lavoro e dei diritti che ne derivano, e non invece nella tutela dell’interesse di cedente e/o cessionario alla circolazione delle aziende o di rami di esse. Gli esiti del test di conformità sono i seguenti: per quanto concerne la nuova nozione di ramo di impresa, si rileva discrasia con gli obblighi comunitari, non sanabile attraverso il ricorso all’interpretazione adeguatrice; per quanto riguarda invece la norma contenuta nel comma 3 dell’art. 29, d.lgs. n. 276 del 2003, che individua ipotesi di esclusione dell’art. 2112 c.c. in caso di passaggio di personale nell’ambito di una successione di appaltatori nello stesso contratto di appalto, il giudizio è differente. La formulazione della norma permette infatti di attribuirle un significato in linea con il diritto comunitario e con il diritto costruito dalla Corte di Giustizia europea, che esclude l’applicazione della direttiva ove non vi sia trasferimento di entità economica organizzata, ma mero passaggio di personale. Eguale soluzione è prefigurata per quanto concerne l’individuazione del titolo giuridico del trasferimento: in accordo con la giurisprudenza europea, la disciplina italiana, pur contenente tratti di ambiguità, può essere interpretata nel senso che è indifferente, ai fini della configurazione dei presupposti di applicazione della disciplina, il titolo giuridico in forza del quale è realizzato il trasferimento.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11567/255809
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