L’esigenza di scindere ai fini dell’individuazione delle responsabilità, che fanno rispettivamente capo alla struttura sanitaria pubblica ed ai medici dipendenti, due distinti piani valutativi -attinenti, per la struttura, all’azione collettiva unitariamente considerata in termini di “attività organizzata”, per i medici, ai singoli apporti individuali concorrenti al suo svolgimento- ha animato il contributo offerto nel lavoro monografico di R. De Matteis. Sulla base di un’analisi, svolta oltre il velo di antichi pregiudizi e dogmi ereditati dalla tradizione, è stata accreditata l’idea di una doppia responsabilità diretta come responsabilità disgiunte: responsabilità che originano non già da un fatto unitario a rilevanza plurima, bensì da due fatti distinti, ogniqualvolta l’agire organizzato si confronta con l’agire individuale e quest’ultimo acquista autonomo rilievo come fatto illecito del singolo. Per tale via si è dato vita ad un sistema a doppio binario, ove accanto ad una responsabilità autonoma dell’ente di natura contrattuale, diretta e anorganica, in quanto esclusiva e non fondata sul rapporto organico, da ricondurre all’inadermpimento di quegli obblighi che presiedono per legge all’erogazione del servizio sanitario, si colloca una responsabilità esterna del sanitario fondata –così come, del resto, quella interna connessa al diritto di rivalsa della struttura- sull’accertamento di un illecito aquiliano ad esso imputabile. L’ idea di un sistema a doppio binario è stata recepita in diversi Progetti di Legge che sono oggi all’esame della Commissione Sanità (DL 2008/n.1183, a firma del sen. D. Bianchi, Dl 2010/n.3806 a firma del dep. L. Pedotto): in entrambi i Disegni di legge si fa capo ad un “sistema a doppio binario” per introdurre a responsabilità autonome della struttura e del medico. Nella Relazione di accompagnamento di uno ( DL 2008/n.1183) di essi si legge: «Lungo le direttrici oramai imposte dal “doppio binario” anche in Italia si dovranno necessariamente concepire le diverse responsabilità: 1) a titolo autonomo della struttura; b) e/o dei medici che, individualmente o in collaborazione vi prestano attività, se cagionano danni per le loro condotte colpose in rapporto causale con il danno; 3) della struttura quale datore di lavoro-committente per fatto del proprio dipendente » (ex art. 1228 c.c.).
Responsabilità e servizi sanitari. Modelli e funzioni
DE MATTEIS, RAFFAELLA
2007-01-01
Abstract
L’esigenza di scindere ai fini dell’individuazione delle responsabilità, che fanno rispettivamente capo alla struttura sanitaria pubblica ed ai medici dipendenti, due distinti piani valutativi -attinenti, per la struttura, all’azione collettiva unitariamente considerata in termini di “attività organizzata”, per i medici, ai singoli apporti individuali concorrenti al suo svolgimento- ha animato il contributo offerto nel lavoro monografico di R. De Matteis. Sulla base di un’analisi, svolta oltre il velo di antichi pregiudizi e dogmi ereditati dalla tradizione, è stata accreditata l’idea di una doppia responsabilità diretta come responsabilità disgiunte: responsabilità che originano non già da un fatto unitario a rilevanza plurima, bensì da due fatti distinti, ogniqualvolta l’agire organizzato si confronta con l’agire individuale e quest’ultimo acquista autonomo rilievo come fatto illecito del singolo. Per tale via si è dato vita ad un sistema a doppio binario, ove accanto ad una responsabilità autonoma dell’ente di natura contrattuale, diretta e anorganica, in quanto esclusiva e non fondata sul rapporto organico, da ricondurre all’inadermpimento di quegli obblighi che presiedono per legge all’erogazione del servizio sanitario, si colloca una responsabilità esterna del sanitario fondata –così come, del resto, quella interna connessa al diritto di rivalsa della struttura- sull’accertamento di un illecito aquiliano ad esso imputabile. L’ idea di un sistema a doppio binario è stata recepita in diversi Progetti di Legge che sono oggi all’esame della Commissione Sanità (DL 2008/n.1183, a firma del sen. D. Bianchi, Dl 2010/n.3806 a firma del dep. L. Pedotto): in entrambi i Disegni di legge si fa capo ad un “sistema a doppio binario” per introdurre a responsabilità autonome della struttura e del medico. Nella Relazione di accompagnamento di uno ( DL 2008/n.1183) di essi si legge: «Lungo le direttrici oramai imposte dal “doppio binario” anche in Italia si dovranno necessariamente concepire le diverse responsabilità: 1) a titolo autonomo della struttura; b) e/o dei medici che, individualmente o in collaborazione vi prestano attività, se cagionano danni per le loro condotte colpose in rapporto causale con il danno; 3) della struttura quale datore di lavoro-committente per fatto del proprio dipendente » (ex art. 1228 c.c.).I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.