La disciplina dell’eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione viene esaminata dal particolare angolo visuale del ruolo che questa ipotesi di risoluzione del contratto, o eventualmente di riduzione ad equità dello stesso, svolge nel sistema dei rimedi connessi alla responsabilità contrattuale. A tal fine vengono puntualizzate le differenze tra risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione e risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta e si procede a verificare l'applicazione giurisprudenziale delle regole sull'onerosità, confrontando i criteri sostanziali della valutazione di buona fede, cui si ricorre per integrare in concreto il contenuto della prestazione (e quindi per delimitare la nozione di impossibilità, eventualmente attenuata in quella di inesigibilità), con i parametri della complessa valutazione sulla cui base si ricostruisce l'economia dell'affare (e quindi si determina se la prestazione sia diventata eccessivamente onerosa). Particolarmente significativi sono i casi in cui l'eccessiva onerosità è stata ravvisata in presenza di uno svilimento della controprestazione attesa, pur rimanendo invariato il costo programmato della prestazione da eseguire: la verifica casistica consente di affermare che si tratta di una regola effettivamente operativa per quanto attiene agli effetti dell’inflazione sul mercato immobiliare, e probabilmente suscettibile di estendersi ad altri mercati in virtù dell’efficacia persuasiva delle massime consolidate. L'indagine casistica prosegue con riferimento ai requisiti di rilevanza dell'eccessiva onerosità e sull'offerta di riduzione ad equità, soffermandosi poi sul problema dell'opponibilità dell'onerosità in via di eccezione, per concludere che nel sistema giuridico italiano impossibilità e onerosità sono sopravvenienze diverse non solo per l’intensità, ma anche per la natura e per la sfera di incidenza: mentre nel primo caso la vicenda del rapporto obbligatorio si riflette automaticamente sull'efficacia del contratto, in quanto fa venir meno l'originaria giustificazione della controprestazione, nel caso di eccessiva onerosità sopravvenuta, invece, è la vicenda del rapporto di scambio tra prestazione e controprestazione (squilibrio sopravvenuto, non eliminato tempestivamente) che si riflette sul rapporto obbligatorio, provocandone l'estinzione come conseguenza della pronuncia che priva di effetti il contratto.

I rimedi contro l'eccessiva onerosità sopravvenuta

PISU, LUCIANA
2009-01-01

Abstract

La disciplina dell’eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione viene esaminata dal particolare angolo visuale del ruolo che questa ipotesi di risoluzione del contratto, o eventualmente di riduzione ad equità dello stesso, svolge nel sistema dei rimedi connessi alla responsabilità contrattuale. A tal fine vengono puntualizzate le differenze tra risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione e risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta e si procede a verificare l'applicazione giurisprudenziale delle regole sull'onerosità, confrontando i criteri sostanziali della valutazione di buona fede, cui si ricorre per integrare in concreto il contenuto della prestazione (e quindi per delimitare la nozione di impossibilità, eventualmente attenuata in quella di inesigibilità), con i parametri della complessa valutazione sulla cui base si ricostruisce l'economia dell'affare (e quindi si determina se la prestazione sia diventata eccessivamente onerosa). Particolarmente significativi sono i casi in cui l'eccessiva onerosità è stata ravvisata in presenza di uno svilimento della controprestazione attesa, pur rimanendo invariato il costo programmato della prestazione da eseguire: la verifica casistica consente di affermare che si tratta di una regola effettivamente operativa per quanto attiene agli effetti dell’inflazione sul mercato immobiliare, e probabilmente suscettibile di estendersi ad altri mercati in virtù dell’efficacia persuasiva delle massime consolidate. L'indagine casistica prosegue con riferimento ai requisiti di rilevanza dell'eccessiva onerosità e sull'offerta di riduzione ad equità, soffermandosi poi sul problema dell'opponibilità dell'onerosità in via di eccezione, per concludere che nel sistema giuridico italiano impossibilità e onerosità sono sopravvenienze diverse non solo per l’intensità, ma anche per la natura e per la sfera di incidenza: mentre nel primo caso la vicenda del rapporto obbligatorio si riflette automaticamente sull'efficacia del contratto, in quanto fa venir meno l'originaria giustificazione della controprestazione, nel caso di eccessiva onerosità sopravvenuta, invece, è la vicenda del rapporto di scambio tra prestazione e controprestazione (squilibrio sopravvenuto, non eliminato tempestivamente) che si riflette sul rapporto obbligatorio, provocandone l'estinzione come conseguenza della pronuncia che priva di effetti il contratto.
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