Lo studio è rivolto al regime degli incrementi fluviali nei diritti antichi e si caratterizza per l’utilizzazione, accanto alle testimonianze giurisprudenziali romane, dei non molti documenti della prassi. In questa visuale l’attenzione si rivolge inizialmente ad alcune epigrafi greche (Le ‘Tavole di Eraclea’ e la ‘Tabella 16’ di Locri) ove è menzione di simili fenomeni presso terre di pertinenza templare. Il confronto di tali fonti con il pertinente regime giuridico attestato in alcuni frammenti del Digesto, ove si classifica l’alluvio come modo di acquisto della proprietà “iure gentium”, ha consentito di individuare nell’incremento alluvionale una figura, per così dire, archetipica nell’ambito dei modi di acquisto del “dominium” a titolo originario. Nella seconda parte, espressamente dedicata all’esperienza giuridica romana, viene richiamata l’attenzione su un luogo della ‘Tavola di Veleia’ in cui l’individuazione dei fondi sottoposti a vincolo di garanzia è seguita dall’espressione “cum alluvionibus”, allusiva a un automatico incremento delle unità fondiarie, contrariamente a quanto ci si potrebbe attendere per effetto della localizzazione dell’area interessata in territorio centuriato. L’apparente aporia viene spiegata con ricorso alle fonti gromatiche attestanti la possibilità che strisce di terreno lungo i fiumi non fossero immediatamente assegnate in conseguenza della centuriazione, rimanendo catastalmente iscritte in capo ai corsi d’acqua per cadere solo in seguito in mano privata senza tuttavia che venisse in quel caso stabilita una “limitatio” verso la riva. Il raffronto dei dati emergenti dalla ‘Tabula’ (relativi a fondi “cum vadis”) con le fonti giurisprudenziali in tema di alveo derelitto ha poi consentito di collocare le diverse opinioni dei giuristi, talora apparentemente contrastanti, in un quadro storico-ermeneutico complessivo. Emerge così in primo luogo che le testimonianze più antiche, segnatamente di Quinto Mucio, cui forse rinvia Pomponio, e di Labeone, espressamente richiamato da Giavoleno, nel riferirsi a fattispecie concrete oggetto di responso, prospettano soluzioni diversificate in rapporto alle differenti situazioni di fatto. Solo con i due giuristi più recenti ora citati affiora il tentativo di enunciare una ‘regola’ volta a disciplinare i diversi casi di abbandono di terreni da parte del fiume: in tal modo Giavoleno assume la distinzione fra “inundatio”, che lascia inalterato l’assetto proprietario, e vera “alvei mutatio”, che rende pubblico il terreno invaso, senza tuttavia fornire una definizione giuridica dei due fenomeni; diversamente Pomponio si richiama a un criterio naturalistico fondato sulle modalità di ritiro delle acque fluviali dal terreno interessato. Da questi approdi muovono i successivi tentativi di formulazione della regola di diritto attestati nelle “res cottidianane” di Gaio e nei libri “ad edictum” di Ulpiano: assunta la distinzione enunciata da Giavoleno, viene così fornita una definizione dell’alveo derelitto (consistente nel completo abbandono di un tratto del letto fluviale) valida sul piano giuridico e tale da fornire un criterio certo per la distinzione dalla semplice “inundatio”. Nell’appendice vengono affrontati i due soli frammenti del Digesto in cui è menzione di “vadum” nel significato di ‘guado’. Poiché in tali frammenti si ammette “ab antiquo” la costituzione di “iura itinerum” fra due fondi inframmezzati dal corso di un fiume soltanto se quest’ultimo è transitabile appunto a guado, da questa condizione è tratta un’ulteriore conferma alla teoria dell’origine delle servitù di passaggio come comproprietà della striscia di terreno su cui viene effettuato il transito.

"Fundus cum vadis et alluvionibus". Gli incrementi fluviali fra documenti della prassi e riflessione giurisprudenziale romana.

PAVESE, MARCO PIETRO
2004-01-01

Abstract

Lo studio è rivolto al regime degli incrementi fluviali nei diritti antichi e si caratterizza per l’utilizzazione, accanto alle testimonianze giurisprudenziali romane, dei non molti documenti della prassi. In questa visuale l’attenzione si rivolge inizialmente ad alcune epigrafi greche (Le ‘Tavole di Eraclea’ e la ‘Tabella 16’ di Locri) ove è menzione di simili fenomeni presso terre di pertinenza templare. Il confronto di tali fonti con il pertinente regime giuridico attestato in alcuni frammenti del Digesto, ove si classifica l’alluvio come modo di acquisto della proprietà “iure gentium”, ha consentito di individuare nell’incremento alluvionale una figura, per così dire, archetipica nell’ambito dei modi di acquisto del “dominium” a titolo originario. Nella seconda parte, espressamente dedicata all’esperienza giuridica romana, viene richiamata l’attenzione su un luogo della ‘Tavola di Veleia’ in cui l’individuazione dei fondi sottoposti a vincolo di garanzia è seguita dall’espressione “cum alluvionibus”, allusiva a un automatico incremento delle unità fondiarie, contrariamente a quanto ci si potrebbe attendere per effetto della localizzazione dell’area interessata in territorio centuriato. L’apparente aporia viene spiegata con ricorso alle fonti gromatiche attestanti la possibilità che strisce di terreno lungo i fiumi non fossero immediatamente assegnate in conseguenza della centuriazione, rimanendo catastalmente iscritte in capo ai corsi d’acqua per cadere solo in seguito in mano privata senza tuttavia che venisse in quel caso stabilita una “limitatio” verso la riva. Il raffronto dei dati emergenti dalla ‘Tabula’ (relativi a fondi “cum vadis”) con le fonti giurisprudenziali in tema di alveo derelitto ha poi consentito di collocare le diverse opinioni dei giuristi, talora apparentemente contrastanti, in un quadro storico-ermeneutico complessivo. Emerge così in primo luogo che le testimonianze più antiche, segnatamente di Quinto Mucio, cui forse rinvia Pomponio, e di Labeone, espressamente richiamato da Giavoleno, nel riferirsi a fattispecie concrete oggetto di responso, prospettano soluzioni diversificate in rapporto alle differenti situazioni di fatto. Solo con i due giuristi più recenti ora citati affiora il tentativo di enunciare una ‘regola’ volta a disciplinare i diversi casi di abbandono di terreni da parte del fiume: in tal modo Giavoleno assume la distinzione fra “inundatio”, che lascia inalterato l’assetto proprietario, e vera “alvei mutatio”, che rende pubblico il terreno invaso, senza tuttavia fornire una definizione giuridica dei due fenomeni; diversamente Pomponio si richiama a un criterio naturalistico fondato sulle modalità di ritiro delle acque fluviali dal terreno interessato. Da questi approdi muovono i successivi tentativi di formulazione della regola di diritto attestati nelle “res cottidianane” di Gaio e nei libri “ad edictum” di Ulpiano: assunta la distinzione enunciata da Giavoleno, viene così fornita una definizione dell’alveo derelitto (consistente nel completo abbandono di un tratto del letto fluviale) valida sul piano giuridico e tale da fornire un criterio certo per la distinzione dalla semplice “inundatio”. Nell’appendice vengono affrontati i due soli frammenti del Digesto in cui è menzione di “vadum” nel significato di ‘guado’. Poiché in tali frammenti si ammette “ab antiquo” la costituzione di “iura itinerum” fra due fondi inframmezzati dal corso di un fiume soltanto se quest’ultimo è transitabile appunto a guado, da questa condizione è tratta un’ulteriore conferma alla teoria dell’origine delle servitù di passaggio come comproprietà della striscia di terreno su cui viene effettuato il transito.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11567/226031
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