1. Introduzione. – 2. La ricostruzione della fattispecie oggetto della pronuncia delle Sezioni Unite. – 3. L’orientamento “estensivo” della Suprema Corte sulla portata del rinvio della l. 218/1995 ai criteri di giurisdizione stabiliti dalla Convenzione di Bruxelles del 1968. – 4. Il “luogo di consegna dei beni” ex art. 7 del regolamento Bruxelles I-bis nella vendita a distanza in mancanza di accordo tra le parti. – 5. Considerazioni conclusive.
Il riparto della giurisdizione in materia contrattuale alla luce del rinvio “infrasistemico” della legge italiana di diritto internazionale privato alla c.d. “disciplina Bruxelles I”
pietro sanna
2022-01-01
Abstract
1. Introduzione. – 2. La ricostruzione della fattispecie oggetto della pronuncia delle Sezioni Unite. – 3. L’orientamento “estensivo” della Suprema Corte sulla portata del rinvio della l. 218/1995 ai criteri di giurisdizione stabiliti dalla Convenzione di Bruxelles del 1968. – 4. Il “luogo di consegna dei beni” ex art. 7 del regolamento Bruxelles I-bis nella vendita a distanza in mancanza di accordo tra le parti. – 5. Considerazioni conclusive.File in questo prodotto:
File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
Annuario del Contratto 2021_P.Sanna_Art. 7 Brx I-bis e rinvio infrasistemico ex art. 3.2 l. 218.1995.pdf
accesso chiuso
Tipologia:
Documento in versione editoriale
Dimensione
454.13 kB
Formato
Adobe PDF
|
454.13 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri Richiedi una copia |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.