Since the fifth century, the idea has been established in the Roman Church that priests must know the rules of ecclesiastical discipline (canones) in order to exercise their ministry well. For this reason, already in the early Middle Ages, canon law began to be placed alongside the branches of theology in the training courses provided for the clergy. The doctrine reaffirmed the opportunity of this approaching, butt will be the creation of seminaries as scholastic institutions specifically dedicated to the education of the candidates to the priesthood, decided by the Counicil of Trent, to lay the foundations for an important turning point in this path. After some interventions by bishops particularly sensitive to this problem, starting from the eighteenth century there was in fact the stable inclusion of both canon and civil law among the subjects of study envisaged as compulsory in seminaries, a penomenon that will be confirmed by the Code of Canon Law in 1917.

Sin dal V secolo si è affermata l’idea che i sacerdoti dovessero conoscere le regole normative della disciplina ecclesiastica (canones) per ben esercitare il loro ministero. Per questo già in età altomedievale si è cominciato ad accostare il diritto canonico alle discipline più propriamente teologiche nei percorsi formativi previsti per il clero. Se la dottrina ribadì l’opportunità di tale accostamento fra basso Medioevo ed età moderna, sarà l’istituzione dei seminari come strutture scolastiche specificatamente dedicate all’istruzione degli aspiranti al sacerdozio, voluta dal Concilio di Trento, a mettere le basi per una svolta importante in questo percorso; dopo alcuni primi interventi da parte di vescovi particolarmente sensibili al problema, a partire dal XVIII secolo si registrò infatti l’inserimento stabile del diritto sia canonico sia civile fra le materie di studio previste come obbligatorie in questi istituti, fenomeno che verrà quindi confermato nel Codice di Diritto Canonico del 1917.

"Nulli sacerdotum liceat canones ignorare". Brevi annotazioni storico-giuridiche sul ruolo del diritto nella formazione del clero latino fra tardo Medioevo e prima Età contemporanea

SINISI Lorenzo
2022-01-01

Abstract

Since the fifth century, the idea has been established in the Roman Church that priests must know the rules of ecclesiastical discipline (canones) in order to exercise their ministry well. For this reason, already in the early Middle Ages, canon law began to be placed alongside the branches of theology in the training courses provided for the clergy. The doctrine reaffirmed the opportunity of this approaching, butt will be the creation of seminaries as scholastic institutions specifically dedicated to the education of the candidates to the priesthood, decided by the Counicil of Trent, to lay the foundations for an important turning point in this path. After some interventions by bishops particularly sensitive to this problem, starting from the eighteenth century there was in fact the stable inclusion of both canon and civil law among the subjects of study envisaged as compulsory in seminaries, a penomenon that will be confirmed by the Code of Canon Law in 1917.
2022
Sin dal V secolo si è affermata l’idea che i sacerdoti dovessero conoscere le regole normative della disciplina ecclesiastica (canones) per ben esercitare il loro ministero. Per questo già in età altomedievale si è cominciato ad accostare il diritto canonico alle discipline più propriamente teologiche nei percorsi formativi previsti per il clero. Se la dottrina ribadì l’opportunità di tale accostamento fra basso Medioevo ed età moderna, sarà l’istituzione dei seminari come strutture scolastiche specificatamente dedicate all’istruzione degli aspiranti al sacerdozio, voluta dal Concilio di Trento, a mettere le basi per una svolta importante in questo percorso; dopo alcuni primi interventi da parte di vescovi particolarmente sensibili al problema, a partire dal XVIII secolo si registrò infatti l’inserimento stabile del diritto sia canonico sia civile fra le materie di studio previste come obbligatorie in questi istituti, fenomeno che verrà quindi confermato nel Codice di Diritto Canonico del 1917.
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