L’ordinanza in commento, con cui le Sezioni unite civili della Corte di cassazione (rel. Lamorgese) hanno sollevato tre questioni pregiudiziali dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea, presenta dei profili di indubbio interesse, non solo per ciò che concerne l’evoluzione dei rapporti tra diritto europeo e diritto interno nel delicato settore del contenzioso sui contratti pubblici, ma anche per l’evidente rilievo costituzionale del provvedimento in sé, nel quale riaffiora un conflitto, per vero, non nuovo tra la Suprema Corte e la Corte costituzionale. Oggetto del contendere — e trait d’union dei distinti profili toccati dall’ordinanza — è il concetto di giurisdizione, declinato dalla Corte di cassazione in modo da sovrapporre unità funzionale e unità organica dei diversi plessi giurisdizionali presenti nell’ordinamento costituzionale italiano, vale a dire in un senso diametralmente opposto a quello di recente ribadito dalla Corte costituzionale con la sent. n. 6 del 2018 (rel. Coraggio).

La violazione del diritto dell’Unione europea come motivo di ricorso per cassazione ex art. 111, ult. comma Cost.: un rimedio peggiore del male? (Nota a ordinanza Corte suprema di Cassazione civile sezioni unite 18 settembre 2020, n. 19598)

Francaviglia, Michele
2020-01-01

Abstract

L’ordinanza in commento, con cui le Sezioni unite civili della Corte di cassazione (rel. Lamorgese) hanno sollevato tre questioni pregiudiziali dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea, presenta dei profili di indubbio interesse, non solo per ciò che concerne l’evoluzione dei rapporti tra diritto europeo e diritto interno nel delicato settore del contenzioso sui contratti pubblici, ma anche per l’evidente rilievo costituzionale del provvedimento in sé, nel quale riaffiora un conflitto, per vero, non nuovo tra la Suprema Corte e la Corte costituzionale. Oggetto del contendere — e trait d’union dei distinti profili toccati dall’ordinanza — è il concetto di giurisdizione, declinato dalla Corte di cassazione in modo da sovrapporre unità funzionale e unità organica dei diversi plessi giurisdizionali presenti nell’ordinamento costituzionale italiano, vale a dire in un senso diametralmente opposto a quello di recente ribadito dalla Corte costituzionale con la sent. n. 6 del 2018 (rel. Coraggio).
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Francaviglia Cass. SSUU ord. 19598_2020.pdf

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