Com’è noto, quello della sostenibilità è un principio giuridico che ha alle spalle, sia a livello globale che europeo, una lunga storia: in ambito europeo, esso ha trovato una prima espressione in atti normativi e di indirizzo ormai risalenti, specie nella sua ‘accezione ambientale’: al riguardo, vale la pena ricordare che già nel Consiglio europeo di Parigi, nel 1972; mentre con l’Atto unico europeo, nel 1987, venne introdotto nei trattati il Titolo «Ambiente», fornendo così base giuridica alle politiche dell’Unione europea finalizzate alla salvaguardia dell’ambiente e a un uso razionale delle risorse naturali. Con Lisbona, lo sviluppo sostenibile, oltre a caratterizzare le relazioni della stessa Unione con i paesi terzi (al fine di «combattere i cambiamenti climatici»), ha ricevuto un sistematico riconoscimento in diverse disposizioni dei Trattati istitutivi, il cui combinato disposto proietta l’immagine di un principio in grado di incidere trasversalmente l’intero ordinamento europeo e di assumere significati diversi, anche a seconda dell’orizzonte temporale che l’interprete decide di traguardare. Poste queste premesse di contesto, il presente lavoro intende, dunque, soffermarsi su un peculiare profilo del concetto giuridico di sostenibilità, più precisamente sulla parabola che va dalla sua prima affermazione in ambito europeo sino alla sua (parziale) codificazione nel tessuto costituzionale italiano (i.e. il nuovo art. 81 cost.). Di qui, si cercherà di indicare le ulteriori potenzialità del concetto giuridico in esame – per come emergenti da alcuni, recenti indirizzi della Corte costituzionale – al fine di verificarne la naturale espandibilità verso altri settori dell'ordinamento costituzionale italiano (ambiente, politiche sociali, sanità, servizi pubblici etc.).

Le ricadute costituzionali del principio di sostenibilità a dieci anni dal Trattato di Lisbona. Spunti ricostruttivi alla luce della giurisprudenza europea e costituzionale.

Francaviglia, Michele
2020-01-01

Abstract

Com’è noto, quello della sostenibilità è un principio giuridico che ha alle spalle, sia a livello globale che europeo, una lunga storia: in ambito europeo, esso ha trovato una prima espressione in atti normativi e di indirizzo ormai risalenti, specie nella sua ‘accezione ambientale’: al riguardo, vale la pena ricordare che già nel Consiglio europeo di Parigi, nel 1972; mentre con l’Atto unico europeo, nel 1987, venne introdotto nei trattati il Titolo «Ambiente», fornendo così base giuridica alle politiche dell’Unione europea finalizzate alla salvaguardia dell’ambiente e a un uso razionale delle risorse naturali. Con Lisbona, lo sviluppo sostenibile, oltre a caratterizzare le relazioni della stessa Unione con i paesi terzi (al fine di «combattere i cambiamenti climatici»), ha ricevuto un sistematico riconoscimento in diverse disposizioni dei Trattati istitutivi, il cui combinato disposto proietta l’immagine di un principio in grado di incidere trasversalmente l’intero ordinamento europeo e di assumere significati diversi, anche a seconda dell’orizzonte temporale che l’interprete decide di traguardare. Poste queste premesse di contesto, il presente lavoro intende, dunque, soffermarsi su un peculiare profilo del concetto giuridico di sostenibilità, più precisamente sulla parabola che va dalla sua prima affermazione in ambito europeo sino alla sua (parziale) codificazione nel tessuto costituzionale italiano (i.e. il nuovo art. 81 cost.). Di qui, si cercherà di indicare le ulteriori potenzialità del concetto giuridico in esame – per come emergenti da alcuni, recenti indirizzi della Corte costituzionale – al fine di verificarne la naturale espandibilità verso altri settori dell'ordinamento costituzionale italiano (ambiente, politiche sociali, sanità, servizi pubblici etc.).
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11567/1069474
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