1. Anche dopo la consegna della merce al vettore, il mittente-venditore conserva i diritti nascenti dal contratto di trasporto, compreso quello al risarcimento del danno da inadempimento, fino a quando, giunta la merce a destinazione, o scaduto il termine entro il quale sarebbe dovuta arrivare, il destinatario non ne chieda la riconsegna al vettore. 2. L’interesse alla stipula del contratto di assicurazione non deriva solo dalla titolarità del diritto di proprietà o di un altro diritto reale, ma anche da qualsiasi rapporto economico-giuridico per cui il titolare sopporti un danno patrimoniale. 3.In tema di perdita delle cose trasportate, l’art. 1693 cod. civ. pone a carico del vettore una presunzione di responsabilità ex recepto, che può essere vinta soltanto dalla prova specifica della derivazione del danno da un evento positivamente identificato e del tutto estraneo al vettore stesso, ricollegabile alle ipotesi del caso fortuito e della forza maggiore, le quali, per il furto, sussistono solo in caso di assoluta inevitabilità, nel senso che la sottrazione deve essere stata compiuta con violenza o minaccia ovvero in circostanze tali da renderla imprevedibile ed inevitabile. 4. È gravemente imprudente il comportamento del vettore che parcheggi il veicolo su una banchina portuale, a nulla rilevando che tale posizione si trovi all’interno della cinta doganale. 5. Il sub-vettore non risponde direttamente nei confronti del mittente; tuttavia, qualora il comportamento colposo del sub-vettore configuri anche un illecito extracontrattuale, la responsabilità aquiliana del sub-vettore concorre, in via solidale, con quella contrattale del vettore.

Corte d'Appello di Salerno, 23 aprile 2020

Pietro Sanna
2020-01-01

Abstract

1. Anche dopo la consegna della merce al vettore, il mittente-venditore conserva i diritti nascenti dal contratto di trasporto, compreso quello al risarcimento del danno da inadempimento, fino a quando, giunta la merce a destinazione, o scaduto il termine entro il quale sarebbe dovuta arrivare, il destinatario non ne chieda la riconsegna al vettore. 2. L’interesse alla stipula del contratto di assicurazione non deriva solo dalla titolarità del diritto di proprietà o di un altro diritto reale, ma anche da qualsiasi rapporto economico-giuridico per cui il titolare sopporti un danno patrimoniale. 3.In tema di perdita delle cose trasportate, l’art. 1693 cod. civ. pone a carico del vettore una presunzione di responsabilità ex recepto, che può essere vinta soltanto dalla prova specifica della derivazione del danno da un evento positivamente identificato e del tutto estraneo al vettore stesso, ricollegabile alle ipotesi del caso fortuito e della forza maggiore, le quali, per il furto, sussistono solo in caso di assoluta inevitabilità, nel senso che la sottrazione deve essere stata compiuta con violenza o minaccia ovvero in circostanze tali da renderla imprevedibile ed inevitabile. 4. È gravemente imprudente il comportamento del vettore che parcheggi il veicolo su una banchina portuale, a nulla rilevando che tale posizione si trovi all’interno della cinta doganale. 5. Il sub-vettore non risponde direttamente nei confronti del mittente; tuttavia, qualora il comportamento colposo del sub-vettore configuri anche un illecito extracontrattuale, la responsabilità aquiliana del sub-vettore concorre, in via solidale, con quella contrattale del vettore.
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